PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Tra i diritti inviolabili, la Repubblica riconosce l'acqua come bene comune pubblico e fonte di vita insostituibile.
      La Repubblica garantisce a tutti, quale diritto umano e sociale imprescrittibile, l'accesso effettivo all'acqua».